Cass. civ. n. 12545 del 8 maggio 2024
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Spese processuali, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Compensazione - Norma sopravvenuta di interpretazione autentica - Gravi ed eccezionali ragioni - Ammissibilità.
La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.