Cass. civ. n. 12547 del 8 maggio 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE


Costituzione di parte civile nel processo penale - Revoca anteriore all'estinzione del processo civile precedentemente proposto - Prosecuzione del giudizio civile - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza penale di assoluzione - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Esclusione.


La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 39

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Precedenti: Cass. civ. n. 35951/2021

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