Cass. civ. n. 1256 del 18 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Riconciliazione - Effetti - Ripristino automatico del regime di comunione - Limiti.


Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l'invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 157
Cod. Civ. art. 159
Cod. Civ. art. 191

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