Cass. civ. n. 12577 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21817 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 46
Cod. Proc. Civ. art. 145
Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

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