Cass. civ. n. 12610 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.


Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 9025 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

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