Cass. civ. n. 1262 del 11 gennaio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE
Incendio - Proprietario del fondo dal quale si sono propagate le fiamme - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Contiguità del fondo danneggiato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità della proprietaria del fondo dal quale aveva avuto origine l'incendio, poi propagatosi in quello del danneggiato dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietà di un terzo estraneo al giudizio).
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