Cass. civ. n. 12627 del 12 maggio 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Violazione obblighi professionali - Condotta negligente - Conseguenze - Azione di responsabilità - Sussistenza del danno - Necessità - Fattispecie in tema di attività notarile.


La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 3657 del 2013

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1483

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