Cass. pen. n. 12634 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE - Documentazione degli atti processuali - Disposto di cui all’art. 482, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità nell’udienza preliminare - Sussistenza - Ragioni.


In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7785 del 1996

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482

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