Cass. pen. n. 12634 del 23 febbraio 2024
Testo massima n. 1
UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE - Documentazione degli atti processuali - Disposto di cui all’art. 482, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità nell’udienza preliminare - Sussistenza - Ragioni.
In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482