Cass. pen. n. 12635 del 23 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Mancata trasmissione delle informazioni richieste all’UEPE ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.- Onere dell’imputato di produrre documentazione sostitutiva - Esclusione - Rigetto dell’istanza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato). 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Legge