Cass. civ. n. 1265 del 19 gennaio 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del genus dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto d’opera professionale.


In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10528 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Cod. Civ. art. 1655

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