Cass. pen. n. 1268 del 14 novembre 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante – Privazione sostanziale delle prerogative di indipendenza economica – Rilevanza - Condizioni.
Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.