Cass. pen. n. 1268 del 14 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante – Privazione sostanziale delle prerogative di indipendenza economica – Rilevanza - Condizioni.


Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21133 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

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