Cass. civ. n. 12680 del 09 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Vendita - Obbligo di pagamento del prezzo - Pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell’effetto reale al pagamento.


In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 690 del 2006

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1351
Cod. Civ. art. 1498
Cod. Civ. art. 2932

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