Cass. civ. n. 12685 del 9 maggio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
Pagamento mediante assegno bancario - Dichiarazione di ricezione del pagamento - Qualificazione come quietanza in senso tecnico - Esclusione - Mera dichiarazione di scienza di ricezione dell’assegno - Fondamento.
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1198
Cod. Civ. art. 1199
Cod. Civ. art. 2730
Cod. Civ. art. 2732
Cod. Civ. art. 2735