Cass. pen. n. 1269 del 20 novembre 2024

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi “whatsapp” acquisiti con “screenshots” dalla polizia giudiziaria - Consenso dell'indagato in assenza degli avvisi relativi alle sue facoltà difensive - Inutilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25549 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 15
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

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