Cass. civ. n. 12693 del 13 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all’editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17951 del 2008

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

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