Cass. civ. n. 127 del 5 gennaio 2025
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI
Direttore generale di un'azienda sanitaria - Decadenza dall'incarico ex art. 3-bis, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modif., applicabile ratione temporis - Inadempimento - Criterio di apprezzamento - Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali - Automatismo - Esclusione - Diligenza professionale - Valutazione - Necessità.
Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 7 CORTE COST.
Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 567 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2230
Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 1453