Cass. civ. n. 12754 del 09 maggio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Portata - Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di avvalimento da parte del contraente non inadempiente - Revocabilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolve unilateralmente il contratto stipulato con il contraente inadempiente poi fallito non è annoverabile tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'art. 67 l.fall., in quanto il contraente inadempiente, che in seguito sia sottoposto a fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone solo gli effetti in posizione di soggezione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4069 del 1985

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1456

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