Cass. pen. n. 12759 del 14 dicembre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - Lesioni personali - Procedibilità a querela ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 - Malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Precisazioni.
Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) PENDENTE
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Legge 24/11/1999 num. 468 art. 15
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.
Preleggi art. 12
Costituzione art. 101 com. 2