Cass. pen. n. 7988 del 24 agosto 1993

Testo massima n. 1


La nullità di cui all'art. 178, lettera a) c.p.p. è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice, inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. Pertanto le cause di incompatibilità non determinano la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituiscono soltanto motivi di ricusazione da far valere con la specifica procedura.

Testo massima n. 2


Nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, il fondamento logico della speciale disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 452 c.p.p. che, tra l'altro, consente al giudice di assumere elementi ulteriori necessari ai fini della decisione, va collegato alla specificità del giudizio direttissimo che, instaurandosi nelle ipotesi di arresto in flagranza, può presentare tuttavia l'esigenza di accertamenti ulteriori, normalmente poco compatibili con la brevità della fase delle indagini preliminari che lo precede e che sarebbe però in contrasto con il principio di economia processuale (il quale tende a favorire l'adozione del giudizio abbreviato) consentire solo al normale dibattimento. La specificità della disciplina suddetta non può peraltro superare il requisito indefettibile di ogni forma di giudizio abbreviato e cioè l'esigenza che l'imputato istante accetti di essere giudicato allo stato degli atti, onde egli non potrà chiedere quel giudizio e poi avanzare istanze probatorie, dovendo le ulteriori indagini essere richieste dal P.M. o disposte dal giudice.

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