Cass. civ. n. 12791 del 13 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE


Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.


Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 346

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