Cass. civ. n. 1281 del 12 gennaio 2024

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto privato - Esigibilità dei crediti del subappaltatore - Eccezione del subcommittente dell’omessa prova dell’adempimento da parte del subappaltatore delle sue obbligazioni nei confronti dei suoi dipendenti - Esclusione - Differenze con l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Fattispecie.


In tema di appalto privato, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, diversamente da quella prevista ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, che configura una responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nei confronti di coloro che lavorano per quest'ultimo. (Fattispecie in tema di subappalto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35962 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1460
Cod. Civ. art. 1676
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

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