Cass. civ. n. 12813 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA


Legittimario - Rinuncia all’eredità - Effetti sulle donazioni e i legati ricevuti dal “de cuius” - Chiamati in rappresentazione - Onere di imputazione alla quota di legittima - Sussistenza.


Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 552
Cod. Civ. art. 467 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 553
Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Ricerca articolo

Nessuna massima correlata

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE