Cass. pen. n. 1283 del 20 novembre 2024

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n.150 del 2022 - Applicabilità - Condizioni.


La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20899 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. B
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

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