Cass. civ. n. 12836 del 11 maggio 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone - Nullità insanabile - Sussistenza - Pattuizione al momento della conclusione dell’accordo - Inclusione - Nullità dell’intero rapporto - Esclusione.
Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall'avvenuta registrazione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1339
Cod. Civ. art. 1414
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1419
Cod. Civ. art. 1423
Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.