Cass. civ. n. 12838 del 13 maggio 2025
Testo massima n. 1
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Carta credito cd. "revolving" - Legittimazione all’emissione nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001 - Necessità dell’iscrizione dell’emittente nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi - Sussistenza - Contratto di emissione concluso da fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario, ma non iscritto nel predetto elenco - Nullità del contratto - Sussistenza.
Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/09/1999 num. 374 art. 3
Decr. Minist. min. EFI 13/12/2001 num. 485
Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 art. 28


