Cass. civ. n. 12842 del 10 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Offerta reale parziale - Conseguenze - Invalidità dell'offerta - Sussistenza - Risoluzione per inadempimento - Limiti - Accertamento circa la gravità dell'inadempimento - Necessità.


La parzialità dell'offerta reale, pur determinandone l'invalidità, non può comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18483 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1208
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1455
Cod. Civ. art. 1375

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