Cass. civ. n. 12864 del 14 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo intestato e diretto esclusivamente ad una società - Notificazione a persona fisica estranea ad ogni pretesa tributaria, solidale o sanzionatoria - Difetto di legittimazione passiva in proprio - Sussistenza.


La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7763 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

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