Cass. civ. n. 12879 del 14 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.


In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10477 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

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