Cass. civ. n. 12881 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Marchio - Segni - Brevettabilità - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.


I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso, sicché è suscettibile di brevetto la sola forma il cui pregio modifichi l'identità del prodotto in quanto idonea ad aumentarne il valore merceologico, senza mutarne la funzione ontologica, mentre non lo è la forma priva di carattere distintivo, tale essendo quella imposta dalla natura del prodotto come forma necessaria per l'ottenimento di un risultato tecnico ovvero quella che dà al prodotto un valore sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto dotata di caratteristiche individualizzanti la forma della scatola per confetti "tic tac").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 484 del 1995

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 9 lett. B
Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18 lett. C

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