Cass. civ. n. 12949 del 14 maggio 2025

Testo massima n. 1


CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE


Responsabilità verso i consorziati ex art. 2608 c.c. - Natura - Equiparabilità all'azione di cui all'art. 2393-bis c.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.


La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2608
Cod. Civ. art. 2614
Cod. Civ. art. 2393 bis

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Precedenti: Cass. civ. n. 13465/2010

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