Cass. civ. n. 12957 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Necessità - Per “facta concludentia” - Esclusione - Forma scritta “ad sustantiam” - Necessità - Fondamento.


In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2116 del 1974

Normativa correlata

Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1350

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