Cass. civ. n. 12966 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errori materiali - Ordinanza - Ricorribilità per cassazione - Vizi attinenti alla stessa ordinanza di correzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4610 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 lett. 3
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 288
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Costituzione art. 111

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