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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1125 del 4 marzo 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1125 del 4 marzo 1998

Testo massima n. 1

Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l’accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato, riemerge a tratti l’impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte c.d. imparziale, una volta iniziata l’azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista in toto la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall’unico interesse di veder comprovata l’impostazione accusatoria. [ Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo ].

Testo massima n. 2

Perché possa darsi luogo alla rimessione del processo, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., per la presenza di «gravi situazioni locali» occorre che queste ultime risultino radicate sul territorio al di fuori del quadro processuale e che da esse derivi, come necessario posterius, il «pregiudizio» alla «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo»; per il che non è sufficiente [ avuto riguardo alla eliminazione del riferimento al «legittimo sospetto», contenuto nella corrispondente disposizione di cui all’art. 55 del codice di rito previgente ], il timore di meri condizionamenti di tipo «psicologico» in capo al giudice, ma occorre che si sia in presenza di vere e proprie pressioni esercitate sull’organo giudicante, indipendentemente dalla sua composizione. Tali condizioni non possono riconoscersi in un preteso «accanimento persecutorio» della pubblica accusa o nella esistenza di situazioni che potrebbero suggerire l’opportunità di un’astensione da parte dei magistrati del pubblico ministero [ opportunità di cui questi non abbiano inteso avvalersi ], come nel caso in cui detti magistrati abbiano assunto qualità di persone offese in un procedimento per calunnia intentato a carico di taluni testimoni.

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