Cass. civ. n. 12981 del 15 maggio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazione cartella di pagamento - Consegna relata in bianco - Decorrenza del termine per la impugnazione dal successivo atto per la riscossione - Impugnazione oltre il termine calcolato dalla relata del notificante - Annullamento - Insussistenza - Fondamento.
In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 160
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.