Cass. civ. n. 12990 del 12 maggio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediario finanziario - Obblighi informativi - Inadempimento - Conseguenze - Presunzione di esistenza del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio dell'investitore - Prova contraria - Oggetto.
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.