Cass. civ. n. 12990 del 12 maggio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Intermediario finanziario - Obblighi informativi - Inadempimento - Conseguenze - Presunzione di esistenza del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio dell'investitore - Prova contraria - Oggetto.
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.