Cass. civ. n. 13011 del 15 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ex art. 586 c.p.c. - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Esclusione - Pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento ed annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso - Inefficacia rispetto al decreto - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte degli aggiudicatari dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.


Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 9881 del 2008

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2

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