Cass. civ. n. 13037 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - CLAUSOLA DI ESONERO


Ricovero presso RSA - Danno cagionato al ricoverato - Responsabilità per omessa vigilanza - Configurabilità - Prova liberatoria - Accertamento della condotta esigibile - Patto limitativo della responsabilità per colpa grave - Nullità - Fattispecie.


In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei "deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1374
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 1372
Cod. Civ. art. 1229
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2047

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