Cass. pen. n. 3571 del 11 febbraio 1993
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, l'art. 253, terzo comma, c.p.p., nel consentire al giudice la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario caratterizzato da una valutazione ad personam di capacità o di affidabilità del singolo ufficiale; ha, invece, soltanto voluto consentire al giudice di non eseguire personalmente il sequestro delegando un ufficiale della polizia giudiziaria che è istituzionalmente destinata a svolgere la propria attività «alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria». Con la conseguenza che è valida la delega con facoltà di subdelega, purché l'ufficiale obbligato deleghi, a sua volta, altro ufficiale di polizia giudiziaria.
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