Cass. civ. n. 13046 del 12 maggio 2023
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Audizione del trasgressore e relativa convocazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Inidoneità - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943