Cass. civ. n. 13052 del 13 maggio 2024

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione risarcitoria civile - Termine prescrizionale civilistico - Applicabilità - Momento di decorrenza - Identificazione.


Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11190 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

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