Cass. civ. n. 13059 del 13 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RUOLI - AGGIUNTI
Psicologi ex art. 80 l. n. 354 del 1975 - Rapporto di lavoro - Natura autonoma - Fondamento.
Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria.
Riferimenti normativi
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 80 com. 4
Cod. Civ. art. 2094
Cod. Civ. art. 2222