Cass. civ. n. 13060 del 13 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Obbligatorietà della consulenza collegiale ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità nei giudizi pendenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22407 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 191
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST.
Preleggi art. 11 CORTE COST.

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