Cass. civ. n. 13063 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente con apertura di credito - Affidamento - Prova - Mediante libro fidi e "report" centrale rischi - Esclusione - Produzione della scrittura - Necessità - Fattispecie.


In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12947 del 1992

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2704

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