Cass. civ. n. 13063 del 16 maggio 2025
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Fatto illecito imputabile a più persone - Graduazione delle colpe - Necessità di domanda da parte del presunto autore dell'illecito - Sussistenza - Proposizione della domanda per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Proc. Civ. art. 345