Cass. pen. n. 13076 del 14 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Condizioni di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Violazione del diritto alla prova - Irragionevole diniego del giudice di primo grado di assumere le prove ritualmente richieste dall'imputato ed ammesse - Obbligo di rinnovazione – Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiesta di parte è riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva irragionevolmente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, valutando la rilevanza della prova testimoniale formante oggetto della richiesta, che, nel giudizio di primo grado, era stata dapprima ammessa e poi revocata sul rilievo che la difesa aveva l'onere di dare preventiva comunicazione della mancata conoscenza, da parte del teste regolarmente citato e presente in aula, della lingua italiana e della necessità di escuterlo con l'ausilio di un interprete).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 145