Cass. civ. n. 13092 del 16 maggio 2025
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Responsabilità di amministratore di associazione non riconosciuta - Operazioni e movimentazioni occulte - Individuazione del termine iniziale di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. - Momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno - Rilevanza.
In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.