Cass. civ. n. 13094 del 16 maggio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Allegazione della titolarità di pensione INPS - Integrazione dell'interesse ad agire "qualificato" ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni - Attualità dell'interesse - Necessità.
In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.