Cass. civ. n. 13109 del 13 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione - Errore revocatorio - Interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4