Cass. civ. n. 13118 del 16 maggio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19281 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 221
Cod. Proc. Civ. art. 225
Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

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